Titolari effettivi

Titolari effettivi - comunicazione Dati al Registro Imprese

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 236 di lunedì 9 ottobre del decreto ministeriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti, scattano i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro. Il termine, che è perentorio, cadendo in un giorno festivo ma subito antecedente il sabato e la domenica è prorogato ex lege all’11 dicembre. Da sottolineare che nelle more amministrative italiane, tra l’altro, la Corte di giustizia Ue (cause riunite C-37/20 e C-601/20 del 22 novembre scorso) ha risolto uno dei temi più spinosi al riguardo, relativo all’accesso pubblico indiscriminato al registro, giudicato «grave ingerenza» nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. In questo senso il Registro italiano sarà tra i più evoluti poiché richiede la registrazione per l’accesso, concede l’utilizzo dei dati solo per specifici adempimenti antiriciclaggio e darà la possibilità di opposizione motivata agli interessati.

Sono tenuti a comunicare il titolare effettivo al Registro le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche), i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi). Il Registro dei titolari effettivi è istituito presso il Registro delle imprese.

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del Dm) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvedono entro 30 giorni dalla loro costituzione. Anche questi sono perentori.

Per le società, spetta agli amministratori l’invio delle informazioni sulla titolarità effettiva. Per le fondazioni provvede il fondatore se in vita, oppure coloro a cui è attribuita la rappresentanza/amministrazione. Nel caso di trust o affini, l’obbligo è adempiuto dal fiduciario. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa. La comunicazione va effettuata all’ufficio del registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente. Variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto. Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio. Gli adempimenti sono telematici ed esenti da bollo.

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